Il Battesimo - AVVOCATO ROTALE

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BATTESIMO

Chi può battezzare?
(CCC 1256) I ministri ordinari del Battesimo sono il Vescovo e il presbitero, e, nella Chiesa latina, anche il diacono [CIC canone 861, § 1; CCEO canone 677, § 1]. In caso di necessità, chiunque, anche un non battezzato, purché abbia l'intenzione richiesta, può battezzare [CIC canone 861, § 2], utilizzando la formula battesimale trinitaria: “Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". L'intenzione richiesta è di voler fare ciò che fa la Chiesa quando battezza. La Chiesa trova la motivazione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio [1Tm 2,4] e nella necessità del Battesimo per la salvezza [Mc 16,16].

Il Battesimo può essere celebrato in qualsiasi chiesa?
No. Ci si deve rivolgere al parroco della propria Parrocchia. Per poter celebrare il Battesimo fuori della propria Parrocchia è necessario il nulla osta del proprio parroco.

Quanto tempo prima si può chiedere il battesimo?
E' consigliabile prendere contatto col sacerdote almeno uno o due mesi prima della data del Battesimo così che si possa preparare bene il tutto.

C'è qualche incontro di preparazione?
Ci sarà almeno un incontro con il sacerdote in casa o presso la Parrocchia a seconda delle situazioni.
Ci si accorderà personalmente col sacerdote.

Si può celebrare il Battesimo in qualsiasi giorno dell'anno? E se una famiglia non vuole celebrare comunitariamente il Battesimo?
Per quanto è possibile – dice il Rituale del Battesimo – tutti i bambini nati entro un dato periodo siano battezzati nello stesso giorno con una sola celebrazione comune. Non si celebri due volte il sacramento nella medesima chiesa e nello stesso giorno.

PADRINO e MADRINA NEL BATTESIMO/CRESIMA
Per il Battesimo dei bambini si richiede il padrino e la madrina. Questa figura amplia, in senso spirituale, diventando secondi genitori, per questo è indispensabile che siano uomo e donna a simboleggiare l'istituto della famiglia.
Loro, se è necessario, collaboreranno con i genitori perché il bambino/a giunga alla professione personale della fede e la esprima nella realtà della vita.

Condizioni per esercitare il compito di padrino/madrina richieste dal Codice di Diritto  Canonico valido per Battesimo e Cresima– Can. 874
Per essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
  • sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
  • abbia compiuto i sedici anni; 
  • sia cattolico, abbia ricevuto la confermazione, il santissimo sacramento dell’Eucarestia e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
  • non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  • non sia il padre o la madre del battezzando;
  • Se sposato, sia in una posizione regolare: non sono ammessi divorziati risposati, conviventi, sposati solo civilmente.
Il padrino o la madrina è, di norma, presentato al parroco dai genitori, che ne garantiscono l’idoneità secondo le norme canoniche.

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