Gli effetti della dichiarazione di nullità
Effetti religiosi.
Quando un matrimonio è dichiarato nullo passando attraverso almeno due gradi di giudizio conformi, le parti acquisiscono lo stato di “libero” da vincolo coniugali, e possono celebrare validamente un (altro) matrimonio.
Se il tribunale ha aggiunto alla sentenza un “divieto di accedere a nuove nozze”, è necessario che il Parroco che prepara il fascicolo per il nuovo matrimonio chieda all’Autorità della diocesi di rimuovere tale divieto.
Il divieto ha lo scopo di esaminare la nuova richiesta di matrimonio affinché non permangano le stesse cause che hanno fatto dichiarare nullo il matrimonio precedente.
Dopo la dichiarazione di nullità, tutte le coppie che abbiano già contratto matrimonio civile possono sposarsi in chiesa (evidentemente se entrambi sono “liberi” per la legge canonica).
Effetti civili.
Delibazione: le decisioni prese dal tribunale ecclesiastico possono essere riconosciute dallo Stato Italiano. Il procedimento, detto delibazione, deve essere attivato da almeno una delle parti, quindi non è automatico. La delibazione può sostituire la sentenza di divorzio. Il giudizio se riconoscere o no le decisioni ecclesiastiche spetta al Giudice italiano della competente Corte di Appello.
Effetti della delibazione: può avere effetti di tipo economico (in genere sull’assegno di mantenimento dell’ex coniuge). Tuttavia, se la questione economica è già stata risolta con la sentenza di divorzio emessa dal tribunale civile, la delibazione non può modificare quanto già fissato.
Effetti sui figli.
La legislazione italiana non prevede alcuna discriminazione tra figli nati fuori del matrimonio, nati da genitori separati o divorziati.
La dichiarazione di nullità del matrimonio non ha alcun effetto sul rapporto genitori-figli garantito dalla legge italiana.
Anche nella Chiesa i figli rimangono tali per sempre, ai genitori restano tutti gli obblighi educativi ed economici.