Matrimonio canonico ed impedimenti civili - AVVOCATO ROTALE

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MATRIMONIO CANONICO ED IMPEDIMENTI CIVILI


1. Linee generali

Lo scopo di questo lavoro è evidenziare alcuni punti essenziali riguardanti il rapporto tra matrimonio canonico ed impedimenti civili, così come emergono dalla lettura dell'art. 8 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense e del correlato punto 4 del Protocollo addizionale.

Secondo l'art. 8.1 primo comma dell'Accordo, sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. In seguito, il parroco redigerà, in doppio originale, l'atto di matrimonio.

Questo significa che i nubendi, nel celebrare il matrimonio canonico, manifestano una volontà negoziale, necessaria ma non sufficiente per ottenere lo status coniugale civile, il quale può essere conseguito solo quando sia stato da loro compiuto, previamente (nella trascrizione tempestiva) o successivamente (nella trascrizione tardiva), l'atto volontario di iniziativa del procedimento di trascrizione.

Quindi a produrre effetti nel diritto dello Stato italiano è il matrimonio disciplinato dal diritto canonico, per quanto riguarda la validità (il matrimonio in sé è competenza della Chiesa); ma gli effetti civili di tale negozio sono subordinati alla trascrizione nei registri dello stato civile. Senza la trascrizione il vincolo rimane un rapporto puramente religioso. E la trascrizione può aver luogo solo dopo che siano state effettuate le pubblicazioni previste, come per il matrimonio civile, dagli art. 93 e seguenti del codice civile e dagli art. 50 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile(1).

Si distingue, perciò, il negozio matrimoniale canonico dal procedimento mediante il quale le parti intendono attribuire effetti civili al matrimonio religioso.

L'art. 8.1 secondo comma lettere a e b subordina l'attribuzione degli effetti civili al vincolo canonico agli stessi requisiti di capacità richiesti per la formazione del matrimonio civile. Se la capacità (età, sanità mentale e stato libero) è richiesta per la trascrizione, significa che tale atto ha vita in forza di un procedimento autonomo rispetto al matrimonio canonico, che può sussistere ed essere valido, nell'ordinamento suo proprio, anche in assenza dei detti requisiti civilistici.

E' da notare, a questo proposito, che l'Accordo introduce i predetti limiti di trascrivibilità con l'espressione "la Santa Sede prende atto", che non era presente nel Concordato del 1929 e che nell'Accordo ricorre solo in questo caso. Significa che quello che vi è stabilito non è stato voluto dalla Santa Sede, bensì dallo Stato; la Santa Sede si limita a constatare questa volontà dello Stato. Lo Stato, dunque, "avvisa" e la Chiesa "ne prende atto".

2. Gli impedimenti civili alla pubblicazione

La pubblicazione richiesta per la trascrizione deve essere eseguita con le stesse modalità previste dalla legge per la pubblicazione che precede il matrimonio civile(2).

Al fine della pubblicazione, all'ufficiale di stato civile, devono essere rese, tra le altre cose, le dichiarazioni dirette ad accertare l'insussistenza degli impedimenti di parentela, affinità, adozione e affiliazione previsti dall'art. 87 del codice civile. Le parti devono, altresì, presentare una richiesta scritta del parroco perché l'ufficiale dello stato civile sappia che quella pubblicazione è correlata alla trascrizione di un matrimonio canonico e non alla celebrazione di un matrimonio civile.

In passato è avvenuto che, secondo una circolare del Ministro della Giustizia del 30 luglio 1930(3), per procedere alla pubblicazione non sarebbe stato necessario che le parti, in presenza di un impedimento dispensabile secondo le leggi civili del tempo, ottenessero la dispensa dalla competente autorità dello Stato, bastando che il parroco attestasse l'avvenuta dispensa dal parallelo impedimento canonico.

Secondo questa circolare, dunque, la mancata dispensa da parte dell'autorità giudiziaria non dovrebbe impedire all'ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblicazione e quindi i matrimoni celebrati senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria sarebbero trascrivibili.

Secondo Finocchiaro, tale circolare è di "dubbia legittimità", giacché attribuisce efficacia civile a dispense ecclesiastiche non previste dalle norme di origine concordataria, ma poteva trovare giustificazione sia nel rinvio effettuato dal Concordato del 1929 alla disciplina canonistica del sacramento del matrimonio, sia nel regime di uniformità tra status canonistico e status civilistico introdotto in materia matrimoniale, un regime nel quale il matrimonio canonico era non trascrivibile solo nei casi di difetto di stato libero e di interdizione per infermità di mente.

Ora, sempre secondo Finocchiaro, essendo venuto meno il rinvio al diritto canonico, essendo la trascrizione fondata su un autonomo procedimento, avente propri presupposti di validità, e potendo la trascrizione aver luogo solo quando le parti stesse avrebbero potuto contrarre matrimonio civile, la tesi della rilevanza della dispensa canonica degli impedimenti civili derogabili è infondata. Nel caso di impedimenti derogabili(4), quindi, in mancanza dell'autorizzazione del tribunale, l'ufficiale dello stato civile non potrebbe procedere alla pubblicazione e conseguentemente il matrimonio eventualmente celebrato non sarebbe trascrivibile(5).

Di diverso avviso Urso, secondo il quale il rifiuto della pubblicazione può avvenire solo in presenza di quegli impedimenti che non permettono la trascrizione e quindi l'attribuzione degli effetti civili al matrimonio canonico. Lo stesso autore ritiene compatibile con la nuova normativa, e quindi ancora vigente, la circolare del Ministro della Giustizia del 30 luglio 1930(6).

Nel caso di impedimenti inderogabili previsti dalla legge civile, la trascrizione non può mai aver luogo come da art. 8.1 secondo comma lettera b dell'Accordo.

Effettuata la pubblicazione e trascorsi tre giorni, non sussistendo impedimenti alla trascrizione, né opposizioni alla stessa, l'ufficiale di stato civile rilascia alle parti un certificato attestante che nulla osta alla trascrizione civile. Invece, in presenza di impedimenti o di opposizioni, l'ufficiale dello stato civile sospende la pubblicazione o il rilascio del certificato sino a che gli impedimenti siano derogati o l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in giudicato e dà comunicazione di questo al parroco.

Il rilascio del certificato assicura le parti che il matrimonio canonico sarà trascritto tempestivamente anche se, dopo il rilascio stesso, sia emersa l'esistenza di un impedimento civile non derogato o non derogabile.
L'ufficiale dello stato civile, tuttavia, è tenuto ad informare il procuratore della repubblica, affinché provveda, se è il caso, ad impugnare la trascrizione.


3. Gli impedimenti civili alla trascrizione 

Il secondo comma dell'art. 8.1 dell'Accordo e il n. 4 del Protocollo aggiuntivo prevedono gli impedimenti alla trascrizione del matrimonio, che non può avere luogo quando gli sposi non abbiano l'età matrimoniale richiesta dalla legge dello Stato(7) o quando sussistano impedimenti considerati da questa come inderogabili.

Sono tali il precedente matrimonio avente effetti civili contratto fra le parti, il precedente matrimonio avente effetti civili di una delle parti con altra persona, l'interdizione per infermità di mente di una delle parti, l'adozione, l'affinità in linea retta e il delitto(8).

Per quando riguarda tali impedimenti, secondo il terzo comma dell'art. 8.1 dell'Accordo, la trascrizione è ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

In conseguenza, la trascrizione del matrimonio dei minori può essere effettuata tempestivamente quando gli stessi siano stati preventivamente autorizzati alle nozze dal competente tribunale dello Stato, dopo aver accertato la loro maturità psicofisica e la fondatezza delle ragioni addotte(9).

In mancanza di tale autorizzazione il matrimonio non è trascrivibile tempestivamente, ma con l'accennata norma dell'art. 8.1 terzo comma dell'Accordo, è possibile la trascrizione tardiva trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Se è teorica la possibilità di matrimoni civili di minori non autorizzati a norma dell'art. 84 cod. civ., rientra nel probabile l'eventualità di matrimoni di minori consentiti dall'autorità ecclesiastica. Tali matrimoni, grazie alla norma dell'Accordo citata, con la trascrizione tardiva, acquistano effetto dal momento della celebrazione.

Tale soluzione, tuttavia, non ha mancato di suscitare perplessità in molti giuristi tra cui lo stesso Finocchiaro(10) che ritiene la norma “privilegiaria” in quanto nel diritto civile la celebrazione di un matrimonio in presenza di tale impedimento è pressoché impossibile, mentre secondo la legge canonica possono essere celebrati matrimoni improbabili per la legge civile (per esempio, il matrimonio di una quattordicenne). 

Il precedente matrimonio civile, o comunque avente effetti civili, da cui siano già legate le parti, impedisce la trascrizione del matrimonio canonico, perché oltre a essere fortemente illogico, costituirebbe un inammissibile bis in idem.

Quando sia una delle parti a essere legata con terzi da matrimonio civile la trascrizione è inammissibile perché lo stato libero è un requisito fondamentale e non derogabile per contrarre matrimonio(11). Ma se tale precedente matrimonio sia dichiarato nullo o sia stato annullato, il matrimonio canonico potrebbe essere trascritto. La trascrizione, invece, sarebbe inammissibile se il precedente matrimonio sia stato sciolto per divorzio pronunciato con sentenza passata in giudicato successivamente alla celebrazione del matrimonio canonico.

L'interdizione per infermità di mente esclude la trascrizione del matrimonio, perché l'interdetto non può contrarre matrimonio(12), né compiere altro negozio giuridicamente valido. Tuttavia, in base alla norma dell'art. 8.1 terzo comma dell'Accordo, poiché il matrimonio civile dell'infermo di mente, pur essendo annullabile, non può essere più impugnato se i coniugi abbiano coabitato un anno dopo la revoca dell'interdizione(13), la trascrizione tardiva è ammissibile, se dopo la revoca dell'interdizione, le parti abbiano coabitato per un anno.   

L'adozione del minore esclude la trascrizione perché tale rapporto è parificato dalla legge al rapporto di filiazione legittima e quindi dà luogo agli impedimenti inderogabili previsti dal codice civile(14).

Anche l'affinità in linea retta dà luogo a un impedimento inderogabile. Ma quando il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità sia stato dichiarato nullo, le parti possono ottenere dal tribunale l'autorizzazione al matrimonio e, quindi, effettuare sia la pubblicazione per la trascrizione tempestiva del matrimonio canonico, sia chiedere la trascrizione tardiva di tale vincolo.

Infine, l'impedimento da delitto ha luogo tra persone delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Tale impedimento nasce non dal fatto delittuoso, ma dalla sentenza di condanna.

Se è stata ordinata la cattura dell'imputato o vi sia stato rinvio a giudizio, la trascrizione del matrimonio, ove il procedimento sia stato iniziato, sarà sospesa e potrà avere luogo solo quando sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento(15).

L'impedimento da delitto, vigente il Concordato del 1929, ha dato luogo a controversie riguardo alla trascrizione civile del matrimonio canonico, celebrato con dispensa ecclesiastica. L'impedimentum criminis, infatti, contempla (nell'attuale, così come nel precedente codice di diritto canonico) la possibilità della dispensa riservata al Romano Pontefice(16).

Attualmente, invece, essendo venuto meno il rinvio al diritto canonico, nel caso di impedimenti inderogabili previsti dalla legge civile (è il caso dell'impedimento da delitto), la trascrizione non può mai aver luogo come da art. 8.1 secondo comma lettera b dell'Accordo.

Di Cristina Giuliano

Note:
(1) Cf. REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Decreto n. 396, 2000 nov. 3.

(2) Cf. cod. civ. art. 93-100.

(3) Mi riferisco alla circolare n. 891 del 30 luglio 1930 del Ministro della Giustizia, riportata da FINOCCHIARO F., Diritto ecclesiastico, Bologna 2009, p. 466 e da URSO P., Alcuni nodi concordatari, in: GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), Matrimonio e disciplina ecclesiastica, Milano 1996, p. 247-248.

(4) Si tratta dell'impedimento di consanguineità in terzo grado linea collaterale, di affinità in secondo grado linea collaterale, del divieto per la donna di contrarre matrimonio prima dei 300 giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, dell'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio per procura. Cf. art. 87 e seguenti cod. civ.

(5) Cf. FINOCCHIARO F., Diritto ecclesiastico, p. 466-467.

(6) Cf. URSO P., Alcuni nodi concordatari, p. 247-248.

(7) Secondo l'art. 84 cod. civ., la maggiore età (18 anni).

(8) Cf. cod. civ. art. 85-88.

(9) Cf. cod. civ. art. 84 2° comma.

(10) Cf. FINOCCHIARO F., Diritto ecclesiastico, p. 474.

(11) Cf. cod. civ. art. 86.

(12) Cf. cod. civ. art. 85.

(13) Cf. cod. civ. art. 119 2° comma.

(14) Cf. cod. civ. art. 87 n. 6, 7, 8 e 9.

(15) Cf. cod. civ. art. 88.

(16) Can. 1078, § 2, 2° cic/83 e can. 1040 § 2 cic/17.
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