Teologia e diritto, la dimensione giuridica della chiesa - AVVOCATO ROTALE

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TEOLOGIA & DIRITTO

La dimensione giuridica della Chiesa

1. Linee generali del dibattito

L'ecclesiologia cattolica globalmente considerata non ha mai negato il fatto che, sin dalle origini, la Chiesa si presenta con un insieme di fattori che la costituiscono e che la fanno apparire come una struttura organizzata, con un'identità specifica e distinta dalle altre realtà sociali.

Tuttavia è ricorrente, nella Chiesa stessa, il sorgere di orientamenti di pensiero che mettono in discussione il suo aspetto istituzionale e quindi l'autorità ecclesiastica, la forza vincolante della tradizione disciplinare, l'organizzazione giuridica.

Anche se con motivazioni diverse e muovendo da presupposti filosofico-teologici differenti, hanno messo in questione la natura giuridica della Chiesa: i primi movimenti ereticali (donatisti, montanisti), i movimenti spirituali del medioevo (catari, albigesi) e in maniera determinante i riformatori protestanti (Lutero, Calvino, Melantone).

Più recentemente, negli anni del Vaticano II e in quelli immediatamente successivi, la dimensione giuridica della Chiesa è stata vivacemente contestata dall'interno della stessa Chiesa cattolica.

La messa in discussione della natura istituzionale della Chiesa ha indotto il magistero e la dottrina ad approfondire questo problema ecclesiologico indagando sulla natura e sulla funzione del diritto canonico, sulla sua intrinseca relazione con il mistero della Chiesa, sul suo rapporto con la teologia e con il diritto secolare.

Per quanto riguarda gli autori protestanti, invece, le formulazioni più radicali sono contenute nelle tesi di Rudolph Sohm, storico del diritto civile e del cristianesimo delle origini.

Secondo lo studioso protestante il diritto non è conforme alla natura della Chiesa, anzi è in contraddizione con essa e quindi inaccettabile. Il diritto canonico, di natura mondana, è dunque un attacco all'essenza spirituale della Chiesa.

Da Sohm viene anche un'altra obiezione, questa volta di carattere storico, fatta propria da altri studiosi, anche cattolici: il diritto canonico sorge nella Chiesa soltanto in un secondo momento, a seguito della progressiva trasformazione della comunità dei credenti da comunità misterico-carismatica (la "Chiesa-mistero" dei secoli I-III), a Chiesa-impero, a Chiesa come "società perfetta" (immagini dominanti nei secoli IV-XII, fino al concilio Vaticano II).

In estrema sintesi, possiamo constatare che le tesi di Sohm poggiano su due presupposti che sono stati poi ampiamente confutati da altri studiosi.

Il primo presupposto riguarda la concezione positivistica estrema del diritto ridotto a un mero comando di un'autorità rinforzato da una sanzione. Questo concetto di diritto appartiene all'epoca moderna ed è oggi sottoposto a forti critiche in ciascuno dei suoi elementi definitori.

Senza voler entrare nei particolari della discussione, possiamo constatare che oggi è forte l'idea che fonte del diritto non può essere la sola volontà del legislatore, ma occorre tener conto della razionalità che precede la legge positiva, dei diritti umani, delle leggi naturali, dei diritti antichi, del diritto internazionale, dei diritti che stanno al di fuori del Codice di uno Stato, come pure si deve tener conto dell'etica.

Il secondo presupposto di Sohm poggia sulla convinzione che la Chiesa antica si sia realizzata come organismo esclusivamente carismatico, privo del diritto. Anche questo concetto è stato confutato dai contemporanei dello studioso tedesco in poi.

In generale, possiamo dire che la maggior parte delle critiche partono dalla constatazione che carisma e diritto non si escludono necessariamente dal punto di vista teoretico, anzi essi sono stati storicamente i motori della costituzione ecclesiastica dei primi due secoli.


2. La posizione di Klaus Mörsdorf

Successivamente a Rudolph Sohm, si è sviluppata una corrente di pensiero che giunge a una soluzione opposta a quella dello studioso protestante e che fonda il diritto canonico nelle categorie teologiche. 

A questo orientamento appartiene la Scuola canonistica di Monaco che, in linea generale, considera la scienza canonica non come scienza giuridica  collocata nell'orizzonte razionale, bensì come scienza teologica e definisce il diritto non a partire dai presupposti filosofico-giuridici inerenti alla natura sociale dell'uomo, ma a partire dalla categoria ecclesiologica della comunione, che instaura rapporti intersoggettivi e strutturali originali, propri della costituzione della Chiesa e conoscibili solo attraverso la fede.

Per questi studiosi la scienza canonica è una disciplina teologica, con metodo giuridico.
Tra gli esponenti più eminenti di questa scuola vi è il canonista tedesco Klaus Mörsdorf, il cui pensiero è stato poi sviluppato con grande impegno da alcuni suoi allievi.

Il Mörsdorf è prima di tutto preoccupato di mostrare l'infondatezza della tesi di Sohm dell'inconciliabilità tra l'essenza del diritto e l'essenza della Chiesa.

Partendo dal richiamo al mistero dell'incarnazione, presenta la Chiesa come nuovo popolo di Dio, come comunità che continua nella storia l'azione salvifica di Cristo. Essa è "sacramento" di Cristo e nella sua configurazione sacramentale trova senso e fondamento la sua struttura giuridica.

Per lo studioso tedesco, quindi, il diritto appartiene alla natura stessa della Chiesa: è ad essa intrinseco.
La necessità e l'essenzialità del diritto per la Chiesa è ancora più evidente se si considera che i due elementi costitutivi della Chiesa stessa, la Parola e il sacramento, hanno carattere giuridico.

Infatti, Gesù ha annunciato la parola di Dio in modo autoritativo. Il suo annuncio è formale e obbligatorio. I destinatari dell'annuncio sono tenuti all'obbedienza non solo in forza della comprensione della forza intrinseca della Parola, ma anche per il motivo formale che l'annunciatore della Parola è il Figlio di Dio. L'accoglienza o il rifiuto della Parola decide della salvezza . Anche oggi tale annuncio è formale e obbligatorio, e quindi in sé giuridico, in quanto si compie in nome e per mandato del Signore: chi accoglie la Parola, accoglie Cristo e a lui obbedisce.

Il diritto, aggiunge Mörsdorf, è attivo anche nei sacramenti, nei quali la Parola si compie. La loro intrinseca valenza giuridica deriva dal fatto che si tratta di azioni simboliche scelte da Cristo, strutturate in modo analogo al simbolo giuridico, che nel suo accadere causa qualcosa di indivisibile.

Parola e sacramento hanno effetto formale giuridico perché Cristo ha scelto segni simbolici per la sua opera di salvezza, infondendo in essi un valore sacramentale, cioè causativo di grazia, e giuridico, cioè vincolante.

Il Mörsdorf, dunque, giustifica l'esistenza del diritto nella Chiesa per via teologica e come esigenza intrinseca. Contro la dottrina di Sohm, mostra che il diritto canonico non è contraddittorio con l'essenza sacramentale della Chiesa, anzi è esigito dagli stessi elementi che la strutturano: la Parola e il sacramento.

Diversi anni prima che il concilio Vaticano II raccomandasse di studiare il diritto canonico tenendo presente il mistero della Chiesa , Mörsdorf ha affermato la necessità di dare basi teologiche al diritto canonico e ne ha individuato il fondamento negli elementi costitutivi della Chiesa stessa. Una posizione dottrinale innovatrice, dunque, che ha aperto la strada al rinnovamento della scienza canonica.

Il canonista tedesco, inoltre, si è sforzato di applicare un metodo rigorosamente teologico al diritto canonico, evidenziando la sua originalità rispetto al diritto secolare e cercando di tenere sempre collegato il diritto canonico con la sacra Scrittura e con la teologia, data l'essenziale originalità della Chiesa, irriducibile a categorie esclusivamente umane.

Nella riflessione del Mörsdorf è già presente la categoria ecclesiologica della comunione, anche se saranno i suoi allievi, in particolare Antonio Maria Rouco Varela e Eugenio Corecco, ad approfondirne notevolmente il concetto.

Nella communio convergono le categorie di popolo di Dio, corpo mistico, Parola e sacramento e gli allievi del Mörsdorf giungono a individuare in essa lo statuto ontologico del diritto canonico. La communio rappresenta, per il diritto canonico, la realtà da realizzare e, nello stesso tempo, il modo secondo cui esso deve strutturarsi per realizzarla. Il diritto canonico è a servizio della comunione ecclesiale.

Non sono mancate critiche alla concezione del diritto canonico proposta da Klaus Mörsdorf. Mi limito a citare le perplessità di Jean Gaudemet, storico del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa.

Gaudemet prende in considerazione l'affermazione di Mörsdorf secondo cui il diritto canonico costituisce un capitolo della teologia. Secondo lo storico, nessuno può contestare che tra teologia e diritto canonico vi siano strettissime relazioni. Il diritto canonico è in una certa dipendenza rispetto alla teologia, in quanto da essa deriva l'ispirazione e molti suoi contenuti. Ma questa non sarebbe una ragione sufficiente per mettere in questione la specificità del diritto, il suo approccio ai problemi, il suo modo di risolverli, il suo metodo, il suo vocabolario.

Secondo Gaudemet, infine, dopo Graziano e Pietro Lombardo, le cui Somme rispettive sono state il punto di partenza delle due discipline, la teologia e il diritto canonico hanno affermato la loro autonomia (non la loro indipendenza) per il bene tanto dell'una che dell'altra.


Bibliografia

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II: PAULUS PAPA VI UNA CUM CONCILII PATRIBUS, Decr.: Optatam totius, 1965 oct. 28, Romae, apud S. Petrum: de inst. sacerdot., in: AAS, an. 58 (1966), p. 713-727. 

MONTAN A., Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa, vol. I, Bologna 2006, p. 53-130.

MÖRSDORF K., Fondamenti del diritto canonico, Venezia 2008.

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